Domanda

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Ufficio federale dell’ambiente

Il fondo per le tecnologie: uno strumento importante della politica climatica svizzera

Basi giuridiche

Le basi giuridiche sono costituite dall’articolo 35 della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge, RS 641.71) nonché dalle corrispondenti disposizioni esecutive agli articoli 114-118 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 nella versione del 1° dicembre 2014 (ordinanza, RS 641.711). Ulteriori dettagli sono disciplinati nella direttiva concernente la politica di finanziamento e di garanzia nonché nella direttiva concernente le fideiussioni.

Relazione annuale 2023

La segretaria del fondo per le tecnologie ha elaborato una relazione annuale 2023 (DE) che riassume i risultati principali.

UFAM e UFE nel comitato direttivo

Rappresentanti dell’UFAM e dell’UFE formano un comitato strategico, che guida la segreteria in virtù di un mandato di prestazioni. I lavori di questo comitato direttivo sono sostenuti dal servizio fondo per le tecnologie dell’UFAM (sezione Politica climatica).

Concessione delle garanzie di mutui

Le parti de la concessione delle garanzie di mutui e loro relazioni sono riprodotte sul organigramma.